Nell'insieme degli strumenti per la catechesi eccellono i Catechismi. 327La questione dei Catechismi locali è stata trattata nella parte II, cap. 2: « I Catechismi nella Chiesa locale ». Qui si presentano soltanto alcuni criteri per la loro elaborazione. Con la denominazione « Catechismi locali », il presente documento si riferisce ai Catechismi proposti dalle Chiese particolari o dalle Conferenze Episcopali. La loro importanza deriva dal fatto che il messaggio che essi trasmettono è riconosciuto come autentico e proprio dai Pastori della Chiesa. Se l'insieme dell'azione catechistica deve sempre far capo al Vescovo, la pubblicazione dei Catechismi è una responsabilità che concerne in maniera molto diretta il ministero episcopale. I Catechismi nazionali, regionali o diocesani, elaborati con la partecipazione degli operatori della catechesi, sono responsabilità ultima dei Vescovi, catechisti per eccellenza nelle Chiese particolari. Nella redazione di un Catechismo, occorre tenere ben presenti soprattutto questi due criteri: a) la perfetta sintonia con il Catechismo della Chiesa Cattolica, « testo di riferimento sicuro e autentico... per l'elaborazione dei catechismi locali ». 328FD 4c. b) l'attenta considerazione delle norme e dei criteri per la presentazione del messaggio evangelico offerti dal Direttorio Generale per la Catechesi, anch'esso « norma di riferimento » 329CT 50. per la catechesi.
La « previa approvazione della Sede Apostolica » 330DCG (1971) 119, 134; CIC 775 §2; PB 94. — che si richiede per i Catechismi emanati dalle Conferenze Episcopali — va intesa nel senso che essi sono documenti, mediante i quali la Chiesa universale, nei differenti spazi socio-culturali ai quali è inviata, annuncia e trasmette il Vangelo e genera le Chiese particolari manifestandosi in esse. 331Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Communionis Notio, n. 9: l.c. 843. L'approvazione di un Catechismo è il riconoscimento del fatto che è un testo della Chiesa universale per una determinata situazione e cultura.