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Pastor bonus

PB · Jean-Paul II · 1988 · IT · 221 paragraphes · vatican.va ↗

Pontificio Consiglio per i Laici

Il Consiglio è competente in quelle materie, che sono di pertinenza della Sede apostolica per la promozione ed il coordinamento dell'apostolato dei laici e, in generale, in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali.

Assiste il suo presidente un comitato di presidenza composto da Cardinali e da Vescovi; tra i membri del Consiglio sono annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività.

§ 1. Spetta ad esso di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordinamento delle realtà temporali. § 2. Favorisce la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale. § 3. Il medesimo segue e dirige convegni internazionali ed altre iniziative attinenti all'apostolato dei laici.

Nell'ambito della propria competenza il Consiglio tratta tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

Pontificio Consiglio per l'Unione dei Cristiani

Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani.

§ 1. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del Concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo. Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione. § 2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative. § 3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo ed i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

§ 1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni. § 2. Nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima ascoltare la Congregazione per le Chiese orientali.

Presso il Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal Presidente del medesimo Consiglio.

Pontificio Consiglio per la Famiglia

Il Consiglio promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni.

Assiste il suo Presidente un comitato di presidenza, composto da Vescovi; nel Consiglio sono cooptati specialmente i laici, uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo.

§ 1. Il Consiglio cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia. § 2. Il medesimo si dà premura affinché, in piena intesa con i Vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute le condizioni umane e sociali dell'istituto familiare nelle diverse regioni, e parimenti siano pubblicizzate quelle iniziative, che aiutano la pastorale familiare. § 3. Si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene pure e coordina le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento ed in favore della procreazione responsabile. § 4. Fermo restando l'articolo 133, segue l'attività degli istituti ed associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

Il Consiglio mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

§ 1. Approfondisce la dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica presso i singoli e le comunità, specialmente per quanto riguarda i rapporti tra operai e datori di lavoro onde siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo. § 2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo la opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo. § 3. Si adopera affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della Giornata mondiale della pace.

Mantiene particolari relazioni con la Segreteria di Stato, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni. Pontificio Consiglio «Cor Unum»

Il Consiglio esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo.

Compito del Consiglio è quello di: 1· stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno; 2· favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell'assistenza e del progresso; 3· seguire attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.

Presidente di questo Consiglio è lo stesso del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, il quale procurerà che l'attività dell'uno e dell'altro dicastero proceda in stretto collegamento.

Tra i membri del Consiglio vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficienza, al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi del Consiglio.

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Il Consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia.

§ 1. Il Consiglio s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo. § 2. Favorisce parimenti presso le medesime Chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell'Opera dell'Apostolato del Mare, della quale esercita l'alta direzione. § 3. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei. § 4. Si sforza affinché il popolo cristiano, soprattutto in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per i migranti e i profughi, acquisti coscienza delle loro necessità e manifesti efficacemente la sua solidarietà nei loro confronti.

Si impegna affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, ed assiste le Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire di un'assistenza pastorale adeguata.

Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari

Il Consiglio manifesta la sollecitudine della Chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l'apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze.

§ 1. Spetta al Consiglio far conoscere la dottrina della Chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia ed il significato del dolore umano. § 2. Esso offre la sua collaborazione alle Chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l'assistenza spirituale nell'esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché inoltre a coloro che svolgono l'azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro. § 3. Favorisce l'attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le organizzazioni cattoliche internazionali, sia le altre istituzioni. § 4. Segue attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell'opera pastorale della Chiesa.

Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi

La funzione del Consiglio consiste soprattutto nell'interpretazione delle leggi della Chiesa.

Spetta al Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa in esame.

Questo Consiglio è a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica.

Al medesimo, inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l'aspetto giuridico.

A richiesta degli interessati, esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa.

Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso

Il Consiglio favorisce e regola i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano ed anche con coloro che in qualsiasi modo sono dotati di senso religioso.

Il Consiglio si adopera affinché si svolga in modo adeguato il dialogo con i seguaci di altre religioni, e favorisce diverse forme di rapporto con loro; promuove opportuni studi e convegni perché ne risultino la reciproca conoscenza e stima e perché, mediante un lavoro comune, siano promossi la dignità dell'uomo e i suoi valori spirituali e morali; provvede alla formazione di coloro che si dedicano a questo tipo di dialogo.

Quando lo richieda la materia, nell'esercizio della propria funzione, esso deve procedere di comune intesa con la Congregazione della Dottrina della Fede e, se necessario, con le Congregazioni delle Chiese orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Presso il Consiglio è costituita una commissione per promuovere i rapporti con i musulmani dal punto di vista religioso, sotto la guida del Presidente del medesimo Consiglio.

Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti

Il Consiglio manifesta la sollecitudine pastorale della Chiesa verso coloro che non credono in Dio e non professano alcuna religione.

Esso promuove lo studio dell'ateismo e della carenza di fede e di religione, indagandone le cause e le conseguenze per quanto riguarda la fede cristiana, con l'intento di fornire sussidi adeguati all'azione pastorale, valendosi soprattutto della collaborazione delle istituzioni culturali cattoliche.

Stabilisce il dialogo con gli atei e con i noncredenti, ogni volta che costoro siano aperti ad una sincera collaborazione; partecipa a convegni di studio su questa materia per mezzo di persone veramente esperte.

Pontificio Consiglio della Cultura

Il Consiglio favorisce le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura, promuovendo in particolare il dialogo con le varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell'uomo si apra sempre di più al Vangelo, e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello.

Il Consiglio ha una sua peculiare struttura, nella quale, insieme al Presidente, esistono un comitato di presidenza ed un altro comitato di cultori delle diverse discipline, provenienti dalle varie parti del mondo.

Il Consiglio assume direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura; segue quelle che sono intraprese dai vari istituti della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D'intesa con la Segreteria di Stato, esso s'interessa in programmi di azione che gli Stati e gli organismi internazionali intraprendono per favorire l'umana civiltà e nell'ambito della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi.

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali

§ 1. Il Consiglio si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale, affinché, anche per mezzo di essi, il messaggio della salvezza e l'umano progresso possano servire all'incremento della civiltà e del costume. § 2. Nell'adempimento delle sue funzioni, esso deve procedere in stretto collegamento con la Segreteria di Stato.

§ 1. Il Consiglio attende alla precipua funzione di suscitare e sostenere tempestivamente ed adeguatamente l'azione della Chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme della comunicazione sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano. § 2. Con speciale sollecitudine esso segue i quotidiani cattolici, le pubblicazioni periodiche, le emittenti radiofoniche e televisive, perché realmente corrispondano alla propria indole e funzione, divulgando soprattutto la dottrina della Chiesa, quale è proposta dal Magistero, e diffondendo correttamente e fedelmente le notizie di carattere religioso. § 3. Favorisce le relazioni con le associazioni cattoliche, che operano nel campo delle comunicazioni. § 4. Si adopera perché il popolo cristiano, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, prenda coscienza del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché tali strumenti siano a disposizione della missione pastorale della Chiesa. VI.

UFFICI

Camera Apostolica

§ 1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, con la collaborazione del vicecamerlengo e degli altri prelati di Camera, svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante. § 2. Quando è vacante la Sede apostolica, è diritto e dovere del Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio.

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

n §1. Spetta a questo Ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana. §2. L’Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.

n L’Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali e da un Prelato Segretario.

La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovraintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo, e preventivo.

La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede.

Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede

Spetta alla Prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere.

La Prefettura è presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.

§ 1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle Amministrazioni di cui all'articolo 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti. § 2. Redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.

§ 1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza. § 2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti tribunali. VII.

ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA

Prefettura della Casa Pontificia

La Prefettura si occupa dell'ordine interno relativo alla Casa Pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la cappella e la famiglia pontificia.

§ 1. Essa assiste il Sommo Pontefice sia nel palazzo apostolico sia quando viaggia in Roma o in Italia. § 2. Cura l'ordinamento e lo svolgimento delle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica, della quale si occupa l'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice; stabilisce l'ordine di precedenza. § 3. Dispone le udienze pubbliche e private del Sommo Pontefice, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di Stato, sotto la cui guida predispone tutto quanto dev'essere fatto, quando dallo stesso Pontefice sono ricevuti in solenne udienza i capi di Stato, gli ambasciatori, i ministri degli Stati, le pubbliche autorità ed altre persone insigni per dignità.

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice

§ 1. Spetta all'Ufficio di preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico. § 2. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie è nominato dal Sommo Pontefice per cinque anni; i cerimonieri pontifici, che lo coadiuvano nelle sacre celebrazioni, sono del pari nominati dal Segretario di Stato per lo stesso periodo. VIII.

GLI AVVOCATI

Oltre agli avvocati della Rota Romana e gli avvocati per le cause dei santi, esiste un albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il supremo tribunale della Segnatura apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della Curia romana.

Possono essere iscritti in questo albo dal Cardinale Segretario di Stato, udita una commissione stabilmente costituita a tale scopo, quei candidati che si distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli accademici, ed insieme per l'esempio di vita cristiana, per l'onestà dei costumi e per la capacità di trattare gli affari. Nel caso che questi requisiti vengano a mancare, essi saranno radiati dall'albo.

§ 1. Soprattutto dagli avvocati, iscritti in questo Albo, è costituito il corpo degli avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici che civili. § 2. Essi sono nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, udita la Commissione di cui all'articolo 184; tuttavia, per gravi motivi, possono essere rimossi dall'incarico. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dall'incarico. IX.

ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE

Esistono alcuni istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della Curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso Sommo Pontefice, alla Curia e alla Chiesa universale ed in qualche modo sono connessi con la Curia stessa.

Tra gli istituti di tale genere si distingue l'Archivio Segreto Vaticano, nel quale sono conservati i documenti relativi al governo della Chiesa, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della Curia nel compimento del proprio lavoro, e perché poi, in base a concessione pontificia, possano rappresentare per tutti gli studiosi di storia fonti per la conoscenza, anche profana, di quelle regioni che fin nei secoli passati sono strettamente connesse con la vita della Chiesa.

Quale insigne strumento della Chiesa per lo sviluppo, la conservazione e la divulgazione della cultura, è stata costituita dai Sommi Pontefici la Biblioteca apostolica vaticana, la quale nelle sue varie sezioni offre tesori ricchissimi di scienza e di arte agli studiosi che ricercano la verità.

Per la ricerca e la diffusione della verità dei vari settori della scienza divina ed umana sono sorte in seno alla Chiesa romana diverse accademie, tra le quali si distingue la Pontificia Accademia delle Scienze.

Tutte queste Istituzioni della Chiesa romana si reggono secondo proprie leggi quanto alla costituzione e all'amministrazione.

Di origine abbastanza recente, pur rifacendosi in parte ad esempi precedenti, sono la Tipografia Poliglotta Vaticana, la Libreria Editrice Vaticana, i quotidiani, i settimanali e i mensili, tra i quali si distingue L'Osservatore Romano, la Radio vaticana e il Centro Televisivo Vaticano. Questi istituti dipendono dalla Segreteria di Stato o da altri Uffici della Curia romana secondo le rispettive leggi.

La Fabbrica di San Pietro continuerà ad occuparsi di tutto quanto riguarda la Basilica del Principe degli apostoli sia per la conservazione e il decoro dell'edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla, secondo le proprie leggi. In tutti i casi necessari i superiori della Fabbrica agiscono d'intesa col Capitolo della stessa Basilica.

L'Elemosineria apostolica svolge a nome del Santo Padre il servizio di assistenza verso i poveri e dipende direttamente da lui.