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Pastor bonus

PB · Jean-Paul II · 1988 · IT · 221 paragraphes · vatican.va ↗

La Segreteria di Stato coadiuva da vicino il sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione.

Presiede ad essa il Cardinale Segretario di Stato. Essa comprende due sezioni, e cioè la sezione degli affari generali sotto la guida diretta del Sostituto, con l'aiuto dell'Assessore, e la sezione dei rapporti con gli Stati sotto la direzione del proprio Segretario, con l'aiuto del Sottosegretario. Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di Cardinali e di alcuni Vescovi.

Prima Sezione

§ 1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinare i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari. Spetta ad essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede. § 2. D'intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l'attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46. Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Ad essa inoltre spetta di: 1·: redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo Pontefice le affida; 2·: espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella Curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo Pontefice; 3·: custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.

A questa sezione spetta parimenti di: 1·: curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Sede nel bollettino intitolato «Acta Apostolicae Sedis»; 2·: pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo Pontefice sia l'attività della Santa Sede; 3·: esercitare, d'intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato «L'Osservatore Romano», sulla Radio vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano.

Mediante l'ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della Chiesa universale nel mondo intero.

Seconda Sezione

Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli Stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Ad essa compete di: 1·: favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della Chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati ed altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati; 2·: rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali ed i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della Curia romana; 3·: trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.

§ 1. In particolari circostanze, per incarico del sommo Pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della Curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi. § 2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta ad essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell'articolo 78.